Spiagge e demanio marittimo. Per il Consiglio di Stato gli investimenti vanno tutelati

Rimini
  • 30 gennaio 2024

RIMINI. Un’ordinanza del Consiglio di Stato esprime dubbi sull’articolo 49 del Codice della navigazione che impedirebbe di effettuare le gare sul demanio marittimo senza indennizzo per i concessionari uscenti. A dirlo Mondo Balneare il portale dedicato al settore degli stabilimenti balneari.

«L’articolo 49 del Codice della navigazione può impedire la messa a gara delle concessioni demaniali marittime», scrive oggi in un articolo. «È la conclusione a cui è arrivato il Consiglio di Stato con l’ordinanza numero 138 del 17 gennaio scorso, che ha sospeso un bando di gara per la riassegnazione di una concessione demaniale marittima in Lazio, in quanto prevedeva la devoluzione delle opere in danno del concessionario uscente. Si tratta della controversa norma sull’incameramento dei manufatti inamovibili alla scadenza del titolo: in base all’articolo 49 del Codice della navigazione, approvato nel 1942, tali opere dovrebbero diventare di proprietà dello Stato, ma i concessionari balneari si battono da anni contro questa legge, in quanto la ritengono un esproprio a tutti gli effetti, oltre che una norma inattuale».

Nel pronunciarsi il Consiglio di Stato «ha anche sottolineato che contro l’articolo 49 è pendente un rinvio pregiudiziale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, il quale ha espresso svariati dubbi sulla conformità di questa norma al diritto europeo. Inoltre, sottolinea l’ordinanza di Palazzo Spada, “l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni giuridiche ed economiche dei soggetti che hanno realizzato investimenti nelle aree demaniali in concessione, mediante la corresponsione di un indennizzo, come statuito dall’art. 4, comma 2, lettere c) e i) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ancorché nel contesto delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive, ma con statuizione avente portata sistematica generale, che sottolinea, in particolare, il rilievo degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali facenti parte del compendio aziendale del concessionario”.

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