Ravenna, emersione dal lavoro nero: prefettura battuta in Consiglio di Stato
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RAVENNA - Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un lavoratore straniero contro la decisione della Prefettura di Ravenna che aveva respinto la sua domanda di emersione dal lavoro irregolare. La sentenza, pubblicata lo scorso 3 febbraio, ha stabilito che l’Amministrazione non ha notificato correttamente il preavviso di rigetto e il provvedimento finale, privando così il ricorrente della possibilità di difendersi adeguatamente.
La vicenda ha origine da una richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata dal lavoratore. La Prefettura di Ravenna aveva respinto l’istanza per la mancata trasmissione della documentazione attestante la disponibilità di un reddito sufficiente da parte del datore di lavoro. Secondo l’Amministrazione, il preavviso di rigetto era stato inviato all’indirizzo dell’associazione che aveva assistito il lavoratore nella pratica, ma la documentazione richiesta non era mai stata fornita. Tuttavia, il lavoratore ha contestato di non aver mai ricevuto tale comunicazione, affermando che nell’istanza di emersione aveva indicato un indirizzo fisico e un’e-mail, ignorati dalla Prefettura.
Dopo un primo ricorso respinto dal Tar Emilia-Romagna, il lavoratore ha presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che l’errata notifica gli aveva impedito di dimostrare la sussistenza di un reddito sufficiente, elemento determinante per l’accoglimento della domanda. Analizzando il caso, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la Prefettura aveva inviato le comunicazioni esclusivamente all’associazione intermediaria, senza prova che il lavoratore avesse espresso volontà di eleggere tale ente come domicilio per le notifiche. In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo che limita la sfera giuridica di un privato deve essere notificato direttamente al destinatario, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato illegittimo il rigetto della domanda di emersione, stabilendo che il lavoratore non era stato correttamente informato del procedimento a suo carico e non aveva avuto modo di rispondere alle richieste della Prefettura. Durante il processo, la Prefettura di Ravenna aveva chiesto un rinvio della decisione, motivandolo con difficoltà organizzative interne: ha rappresentato di non disporre della domanda dell’appellante e di aver formalizzato apposita richiesta di assistenza al proprio centro telematico, al fine di ottenere i dati relativi agli indirizzi email contenuti nella stessa. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta, sottolineando che «le problematiche organizzative interne all’Amministrazione non possono imporre l’ulteriore dilazione del giudizio, risultando peraltro il quadro probatorio sufficientemente chiaro a definire la vertenza»
La decisione del Consiglio di Stato impone alla Prefettura di Ravenna di riesaminare la domanda del lavoratore, valutando nuovamente la sua posizione alla luce delle informazioni presentate in giudizio. Inoltre, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna sono stati condannati al pagamento delle spese legali, quantificate in 3.000 euro.