Il tribunale dice no al consulente per stimare i danni dell’alluvione

Ravenna

Avevano chiesto la nomina di un esperto super partes per accertare i motivi dei danni causati dall’alluvione e capire se quei danni potevano essere evitati da Regione, Provincia, Comune di Ravenna e Consorzio di Bonifica della Romagna con opere preventive e manutenzione adeguata.

Per farlo 23 cittadini residenti nel Ravennate (la maggior parte di Roncalceci e Fornace Zarattini) si erano rivolti nei mesi scorsi al Tribunale delle Acque di Firenze. Un tribunale poco conosciuto ai non addetti ai lavori, ma che ha una specifica competenza in tema di danni dovuti ad allagamenti, inondazioni e anche frane nel caso in cui si prospetti una mancanza di interventi preventivi o un deficit di pianificazione.

Lo scorso 7 gennaio, però, il tribunale del capoluogo toscano (competente territorialmente anche per la nostra regione) si è espresso con una sentenza che sembra chiudere ogni prospettiva di risarcimento e che condanna i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali degli enti chiamati in causa, in tutto 1.780 euro più Iva e spese forfettarie. Un epilogo indubbiamente amaro di una vicenda giudiziaria avviata pochi mesi dopo la grande alluvione del maggio 2023. Nelle quattro pagine di sentenza, firmate dal giudice Dania Mori, emergono però diversi aspetti procedurali alla base della decisione da poco depositata nella cancelleria toscana. I ricorrenti avevano infatti chiesto la nomina del consulente tecnico d’ufficio lamentando danni strutturali alle abitazioni, la perdita di mobili ed elettrodomestici, ma anche un danno biologico per lo stress subito in quei terribili giorni. Secondo i cittadini,a causare il tutto non erano stati solo eventi di portata straordinaria, ma le presunte responsabilità di Comune, Provincia, Regione e Consorzio. Nello specifico si contestava il «mancato sfalcio degli argini» e l’assenza di manutenzione dei presidi arginali resi più fragili dai cosiddetti animali fossori (nutrie e istrici ad esempio), ma anche «l’insufficienza del reticolo di bonifica per drenare le aree agricole».

I motivi del rigetto

Da qui la richiesta di un esperto in grado di far luce sul tutto ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile. Una richiesta che però il giudice ha rigettato. Il motivo? Secondo il magistrato il nostro codice prevede tale opzione solo nel caso in cui ci sia già una sorta di accordo sul danno tra le parti. Condizione che in questo caso non c’è. Anzi, enti locali e Consorzio hanno negato gli addebiti con forza. A proposito, la giudice cita la relazione presentata dalla Regione Emilia Romagna nel dicembre del 2023. Un documento firmato da docenti universitari degli Atenei di Padova, Bologna, Torino e Firenze in cui si rimarcava l’eccezionale portata di quegli eventi atmosferici definiti «un fatto senza precedenti nella storia osservata».

Non solo; secondo il giudice i ricorrenti avrebbero inoltre citato «indifferentemente» tutti gli enti, spingendo così il consulente ad eventuali considerazioni che «esulano dai suoi compiti e che non possono essergli attribuiti». Infine, rimarca il magistrato, gli stessi ricorrenti non avrebbero quantificato i danni subiti, né dal punto di vista patrimoniale né dal punto di vista biologico, rendendo in questo modo «impossibile realizzare la finalità conciliativa che è alla base del procedimento azionato».

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