Elezioni Regionali Emilia-Romagna 2024: voto ai cittadini disabili o con gravi difficoltà motorie, tutto quello che c’è da sapere

  • 17 ottobre 2024

La Regione Emilia-Romagna ha attivato le procedure per garantire il diritto di voto ai cittadini con disabilità, gravi difficoltà motorie, impossibilitati a recarsi alle urne per gravi motivi di salute, ricoverati in ospedale e case di cura e detenuti.

Il servizio è rivolto a tutte le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali che necessitino di soluzioni particolari per poter esercitare il proprio diritto di voto.

Voto a domicilio

Gli elettori e le elettrici affetti da gravi infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile (ad esempio perché in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), possono richiedere il servizio di voto a domicilio a partire da martedì 8 ottobre fino a lunedì 28 ottobre 2024.

Gli elettori e le elettrici interessati devono far pervenire al sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale la domanda, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, anche se l’abitazione in cui alloggiano si trova in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

La domanda deve pervenire al proprio Comune di iscrizione elettorale nel periodo compreso tra martedì 8 ottobre e lunedì 28 ottobre 2024, deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito del territorio della regione.

Voto degli elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti possono votare, nell’ambito del proprio Comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. Il cittadino non deambulante deve esibire la tessera elettorale, da cui risulti che è elettore del Comune in cui vota, e un’attestazione medica, rilasciata dall’Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o, in alternativa, la copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Voto accompagnato

Gli elettori portatori di disabilità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore. Questi elettori possono recarsi in cabina con l’assistenza di un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Sono da considerarsi ammessi al voto assistito da un accompagnatore: i ciechi, gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

Voto in ospedale, seggi volanti e speciali

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto di cura.

Per le persone ricoverate negli ospedali e negli altri luoghi di cura con meno di 100 posti letto e per la raccolta del voto a domicilio vengono costituiti “seggi volanti”.

I seggi speciali sono istituiti nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci siano luoghi di detenzione e di custodia preventiva; presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di recarsi alle urne per esprimere il voto.

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