Autovelox di Barbiano non omologato, il giudice di pace annulla verbale
Il nuovo autovelox in funzione dallo scorso febbraio alle porte della frazione cotignolese di Barbiano, all’altezza del civico 32 di via Corriera, ha sempre fatto discutere. Da oggi probabilmente ancor di più.
Una sentenza del giudice di pace di Lugo ha infatti annullato il verbale impugnato da una ragazza la cui eccessiva velocità era stata immortalata dal Velocar Red & Speed Evo-R nel maggio scorso.
Il suo difensore, l’avvocato faentino Fabio Geminiani, ha contestato il difetto di omologazione dello strumento di rilevazione della velocità, motivo ritenuto fondato dal giudicante. Un vulnus, quello della mancata omologazione, che anche in altre realtà limitrofe è stato più volte sollevato e che sempre più spesso è motivo di ricorso.
«Secondo la Suprema Corte di Cassazione – scrive il giudice di pace - in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzando che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento».
Questo in linea generale, che però vale anche per Barbiano.
«Nella fattispecie – prosegue il giudice - risulta che l’apparecchiatura Velocar Red & Speed Evo-R è stata approvata - ma non omologata - con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1/8/2016. Diversamente, l’omologazione consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l’approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso». E così l’automobilista si è vista annullare in toto il verbale.
«La sentenza suggella l’illegalità ormai diffusa degli apparecchi rilevatori fissi, certamente l’illegalità dell’autovelox di specie – ha commentato l’avvocato Fabio Geminiani -. L’assenza di omologazione ormai è dirimente per i giudici, e la mera approvazione della regolare funzionalità delle macchine non basta ad allinearne l’utilizzazione al dato codicistico. Amareggia l’idea della pubblica istituzione che insiste pervicacemente sull’uso sconfinato degli autovelox di tal fatta, benché ormai fuori legge; “vendendoceli” come necessari in ordine ad una politica di sicurezza che rimane sacrosanta ma non può e non deve mai esondare dal perimetro della normatività».
Certo è che quanto deciso dal giudice di pace a Lugo potrebbe dare il via a numerosi e fondati ricorsi, sempre al netto della convenienza in termini pratici dell’intera procedura.
Impugnare il verbale, infatti, ha un costo, così come farsi assistere eventualmente da un legale e questo farebbe presumere che per le sanzioni minime la soluzione migliore – al netto dell’arrabbiatura che comporta sapere che quell’apparecchio non è omologato per innescare una multa – è comunque quella di pagare entro pochi giorni.
Tuttavia, non deve certo passare il messaggio che su quella strada si possa stupidamente e pericolosamente sfrecciare e infrangere il limite previsto, 50 km/h, poiché potrebbero sempre esserci delle pattuglie a fermare e sanzionare i più indisciplinati. Ma soprattutto per non causare incidenti.
Il nuovo rilevatore di velocità, infatti, è stato collocato a poche centinaia di metri di distanza da un box autovelox che era già presente da diversi anni e che tuttavia non era più in grado di fungere da deterrente. Da qui la decisione di installare un nuovo strumento, in grado di controllare entrambi i sensi di marcia.