Guidava per Cesena ubriaco: assolto perché “non parla né capisce l’italiano”
![Un test all’etilometro Un test all’etilometro](http://www.corriereromagna.it/binrepository/769x793/0c40/768d432/none/11807/HHFQ/etilometro_1394958_20250209210048.jpg)
Lo avevano fermato alla guida in stato d’ebbrezza. Ma non essendo in grado di comprendere “le carte” che gli avevano posto in mano come sanzione e denuncia per essersi trovato alla guida dopo aver bevuto, non va condannato penalmente.
Una sentenza che garantisce appieno il diritto di difesa, quella letta nei giorni scorsi in tribunale a Forlì dal giudice Sonia Serafini, che doveva esaminare il caso di un 25enne macedone, arrivato in città da poche ore e che non conosce una parola di italiano.
Il 25enne aveva guidato con la sua auto fino in Romagna per recarsi in visita ai genitori: che a Cesena vivono e lavorano da tanto tempo. Sulla strada è stato fermato da una pattuglia delle forze dell’ordine in servizio di controllo per la sicurezza della circolazione. È stato sottoposto all’etilometro ed aveva un tasso oscillante tra gli 0,80 e l’1,5 g/l: sufficiente per potergli ritirare la partente e denunciarlo per l’ebbrezza al volante, non per il sequestro a scopo di confisca della sua vettura.
A distanza di oltre tre anni da quel mese di giugno il 25enne, difeso dall’avvocato Alessandro Sintucci, è stato giudicato per la guida in stato d’ebbrezza. L’avviso di quanto era successo su strada e dell’esito dei controlli, era stato consegnato direttamente nelle mani dello stesso giovane macedone: che però di quei fogli ricevuti non era in grado di comprendere assolutamente nulla. In aula sono stati chiamati anche due testimoni (un amico del giovane ed un amico della mamma) che accorsero quando lui li chiamò dopo il controllo subito su strada. Hanno testimoniato come il 25enne non parli e non comprenda la lingua italiana. Aspetto a cui le forze di polizia non avevano pensato al momento della denuncia.
Ci sono sentenze di Cassazione che spiegano come l’atto di verifica della guida in stato d’ebbrezza rientri tra quelli urgenti ed irripetibili e che quindi si debba comunque procedere immediatamente a notificarlo anche se chi lo riceve non comprende il linguaggio (e la scrittura) di quanto gli stia accadendo. Ma stando alla sentenza emessa, a prevalere è comunque il diritto di difesa delle persone: quell’atto di contestazione dell’ebbrezza alla guida è nullo, perché non poteva essere capito dal diretto interessato che non aveva avuto neppure il tempo di potersi far assistere da un legale difensore. Anche perché non sapeva, nel dettaglio, di “averne bisogno”. Così, malgrado la richiesta di condanna avanzata dal pm Francesco Buzzi, il giudice ha assolto il 25enne macedone dalle accuse. Dare un avviso in mano ad una persona che non può comprenderlo, equivale dunque a non averlo dato.