Furti a scuola a Cesena: il riconoscimento facciale da solo ancora non basta per le condanne in tribunale

Il riconoscimento facciale da immagini di telecamere di sicurezza, in Italia per il momento può essere molto utile per identificare potenziali criminali. Ma, soprattutto qualora non dia un riscontro inconfutabile al 100%, non può da solo servire per condannarli. Lo si evince da una sentenza letta ieri dal giudice Marco De Leva (pm Marina Tambini) in cui un 28enne campano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, F.V., è stato assolto (difeso dall’avvocato Francesca Versari) dall’accusa di essere stato uno dei ladri a dare l’assalto alle biciclette degli studenti posteggiate nel cortile dell’Iti Pascal.
Negli ultimi anni si è parlato molto di come il riconoscimento facciale possa rappresentare una svolta nell’arresto dei criminali. Cina e Russia hanno sdoganato del tutto questo sistema denominato “Sari” di controllo (con quel che ovviamente ne consegue, in termini di rischio per la libertà personale, nei confronti di tutti i cittadini), e gli Stati Uniti muovono alcuni importanti passi verso il processo di regolamentazione degli algoritmi di riconoscimento facciale nel settore della sicurezza.
L’Italia ha mosso i suoi primi passi verso sistemi di riconoscimento facciale per le indagini circa 7 anni fa, ma in un clima ancora incerto. Per smascherare il potenziale ladro di bici dell’Iti di Cesena, su richiesta del Commissariato, si era mosso il gabinetto di polizia scientifica di Bologna. Che raffrontando le immagini di una cinquantina di potenziali colpevoli ed incrociandole con quelle delle telecamere di sicurezza dell’Iti, aveva riconosciuto come probabile ladro il 28enne in questione. In aula ieri il tecnico di polizia ha spiegato come il sistema di screening delle immagini dia una stima di riconoscimento da una valore di +3 (quasi certezza dell’identificazione del volto) a - 3 (poco probabile che si tratti della persona indicata). Nelle accuse di doppio furto a scuola legate al 28enne le registrazioni delle telecamere avevano dato un risultato di “+1”. Ossia una “moderata” certezza di identificazione. La legge prevede che in caso di una condanna penale questa debba avvenire “al di la di ogni ragionevole dubbio”. Troppo poca dunque una “moderata certezza”. L’imputato è andato così assolto “per non aver commesso il fatto”.