Cantieri e agricoltura, stop al lavoro nei giorni troppo caldi

Cesena
  • 25 luglio 2024

Stop al lavoro nei cantieri edili e in agricoltura quando fa troppo caldo. Eccola l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna che verrà firmata domani dalla presidente Irene Priolo. Il divieto di lavorare nelle ore più calde (dalle 12.30 alle 16) nei giorni di rischio “alto” dovuto alla calura scatterà in tutta la regione a partire da lunedì, 29 luglio. “Tutto il nostro territorio è interessato da un’eccezionale ondata di caldo, caratterizzato da temperature elevate e da un alto tasso di umidità”, afferma Priolo.

“Condizioni, queste, che rendono rischioso lo svolgimento di tutta una serie di attività, svolte prevalentemente in ambiente esterno, e che rendono non più rinviabile l’adozione di misure di protezione. Tutelare i lavoratori- conclude la presidente- per noi resta una priorità”. Oggi l’incontro degli assessori Vincenzo Colla (Lavoro) e Alessio Mammi (Agricoltura) con i sindacati e le associazioni di categoria, con cui sono stati condivisi i contenuti dell’ordinanza.

“Sappiamo che in regione molte aziende si sono già attivate per trovare soluzioni adeguate- puntualizzano gli assessori- ma serviva un atto in grado di garantire omogeneità delle misure sul territorio regionale e piena tutela dei lavoratori. Gli aspetti fondamentali sono la flessibilità in entrata e in uscita dal luogo di lavoro, la rimodulazione degli orari, prevista peraltro dalla contrattazione, e se necessario è previsto il ricorso anche gli ammortizzatori. Abbiamo sempre mostrato serietà e responsabilità- affermano ancora Colla e Mammi- serve dare risposte di qualità nei settori più esposti, e quindi i cantieri, l’agricoltura e il florovivaismo”.

L’ordinanza sarà in vigore fino al 31 agosto, “salvo successivi provvedimenti”. È fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, “dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali”, precisa la Regione. La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza “comporterà le sanzioni previste per legge (articolo 650 del codice penale), se il fatto non costituisce più grave reato”.

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